Art. 15.
(Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale Spa).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta vincolante del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale Spa a concedere, anche in consorzio con enti o con banche esteri, a Stati, a banche centrali o ad enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul fondo rotativo istituito presso lo stesso Mediocredito, di seguito denominato «Fondo rotativo».
      2. I crediti di aiuto di cui al comma 1, anche se associati ad altri strumenti finanziari, possono essere concessi esclusivamente per progetti e per programmi di

 

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sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.
      3. Ove richiesto dalla natura dei progetti e dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.